3 Gennaio 2019

Uno schema organizzativo snello per presidiare i rischi più rilevanti

Per gli studi professionali che superano una soglia minima organizzativo-gestionale appare opportuno optare per la protezione giuridica del “modello organizzativo gestionale” (Mog), bilanciando i costi del relativo investimento con il valore economico-sociale dei rischi mitigati. Naturali le resistenze alla spesa, ma si può contenerne l’entità.

Architettura snella
È l’aspetto più importante ma probabilmente il più trascurato, poiché chi commissiona il Mog è spinto da esigenze legali e supportato da buone nozioni giuridiche, ma non altrettanto da quelle tecniche di risk management . Al verificarsi di un evento delittuoso, l’idoneità del modello è sancita dal giudice, che guarderà alla sua capacità di prevenire il fatto criminale accertato, non l’intero ventaglio di reati inclusi nel “catalogo 231”. È quindi fondamentale un’attenta analisi preliminare per enucleare e presidiare i soli rischi di reato concretamente rilevanti in termini soprattutto probabilistici. La tecnica per condurre l’analisi è nodale. Talvolta, procedere meccanicamente attraverso griglie preconfezionate, disseminando i processi di semafori sgargianti e bandierine variopinte, porta a non rendersi conto del livello in cui collocare un macro-rischio di reato, gestendo il quale, a cascata, vengono a risultare presidiati tutti i rischi minori. In altre parole, è importante soffermarsi più a lungo sulla mappa dei presidi, dopo aver ultimato quella dei rischi, per evitare sovrapposizioni e sprechi.
Gestire rischi significa attribuire priorità ai presidi, assumendosi anche la responsabilità di stabilirne una minore intensità su aree la cui rischiosità è meno rilevante, tenendo comunque presente che il Mog è tutt’altro che statico e l’attività che appare oggi rischiosa potrebbe non esserlo più domani.

Risparmi
Quanto ai “progettisti” del modello 231, si tratta di acquisire servizi da altri studi professionali, dai quali è prassi beneficiare di una reciproca scontistica. Un ulteriore contenimento dei costi può essere realizzato ispirandosi a processi standard che tratteggiano rischi e presidi per la medesima categoria produttiva. Certo, il difetto di analisi rimane in agguato, nel senso che l’analista maldestro, anziché adattarlo alla realtà aziendale, potrebbe forzare lo standard, con esiti rovinosi.
L’organismo di vigilanza può essere monocratico e per gli enti di piccole dimensioni il ruolo può essere affidato ai dirigenti o al socio più anziano. Sono, però, plausibili anche Odv esterni che servano più studi consorziati.
Fondamentale è concepire presidi efficienti e praticabili, che non imbriglino le attività dello studio e gravino in misura minima sui professionisti chiamati ad attuarli.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore