Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 2014 è stato pubblicato sul nr. 99 della G.U. del 30/04/2014 e riporta “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
Tale decreto definisce gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI e stabilisce altresì le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. In particolare, il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, costituisce un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
La presa in carico dei rifiuti e la comunicazione entro i termini previsti escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati ai citati comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato. È fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
Nel DM in oggetto, si anticipano, inoltre, future semplificazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti, che verranno attuate attraverso decreti e sulla base dei risultati dei tavoli tecnici di approfondimento tematico, si confermano gli oneri contributivi per l’anno 2014 e si definiscono le disposizioni per l’avvio dell’operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania. In ultimo, vengono disciplinati gli obblighi di comunicazione al SISTRI che devono essere assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it.
Dal 15/05/2014 le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, saranno effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
Il 3 marzo 2014 ha preso il via la seconda fase del SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per gli enti ed i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Ricordiamo che sono tenuti ad aderire al SISTRI (Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125):
mentre hanno facoltà di aderire al SISTRI:
Il Decreto “Milleproroghe” (Decreto n. 150/2013), convertito in Legge 17 febbraio 2014, è intervenuto in materia disponendo il rinvio delle sanzioni per le inadempienze legate al SISTRI, con la relativa applicazione che partirà dal 1° gennaio 2015.
Un’altra novità sul SISTRI, contenuta nel Decreto Milleproroghe, riguarda la conferma della doppia gestione informatico/cartacea. È stato rinviato a fine anno anche l’utilizzo dei registri cartacei di tipo classico, che restano quindi uno strumento valido e ufficialmente riconosciuto per l’utilizzo e l’archiviazione.
Infine, si informa che il 28 febbraio 2014 è stato diramato dal Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare uno schema di Decreto che, in caso di approvazione senza modifiche rispetto alla bozza circolata, escluderebbe dall’obbligo di iscrizione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.
Si precisa, comunque, che detto Decreto sarà efficace solo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Asacert - Assessment & Certification | P. IVA 04484450962 | Realizzazione siti web NautilusADV