Pubblicata sul BUR del 26 maggio 2014 la Legge regionale pugliese 27/2014, che impone ai proprietari di immobili pubblici e privati di nuova costruzione di redigere il fascicolo del fabbricato in formato elettronico o cartaceo.

Il fascicolo riferito ad un fabbricato strutturalmente indipendente ed alle sue pertinenze deve contenere le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e gli estremi degli atti autorizzativi. Dopo ogni lavoro, modifica significativa dello stato di fatto o cambiamento della destinazione d’uso, il fascicolo dovrà essere aggiornato e comunque ogni dieci anni. L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc..).

Una sintesi delle informazioni contenute nel fascicolo è riportata in una “Scheda di sintesi”, da inviare al Comune di competenza. Si evidenzia che è prevista la sospensione del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità qualora ci fosse la mancata allegazione alla relativa istanza di tale scheda di sintesi.

Per i fabbricati esistenti pubblici o privati ad uso pubblico, la redazione del fascicolo del fabbricato è obbligatoria e deve essere effettuata nel termine perentorio di 6 mesi.

Per tutti i fabbricati esistenti per i quali invece non è obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, entro 6 mesi dall’entrata in vigore deve essere redatta dai proprietari, avvalendosi di tecnici in possesso di idoneo titolo professionale, la “Scheda informativa” del fabbricato, il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il fascicolo di fabbricato deve essere depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto in copia presso l’edificio. Nei fabbricati privati, il fascicolo va depositato presso l’amministrazione pubblica responsabile e tenuto in copia dall’amministratore di condominio o, in sua mancanza, da un proprietario delegato.
I Comuni possono estendere l’obbligo di redazione del fascicolo ad altri edifici pubblici o privati ricadenti in aree a rischio di dissesto idrogeologico o ad alta sismicità. Gli immobili ritenuti a rischio devono essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari, in caso contrario si procede alla dichiarazione di inagibilità e allo sgombero forzato degli edifici.