La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato Deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014 della giunta regionale della Lombardia relativa all’Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

A partire dal 15 gennaio 2014 anche in Regione Lombardia l’Attestato di Certificazione Energetica viene sostituito dal nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE), introdotto dal DL 63/2013 convertito con la Legge 90/2013.

Le nuove disposizioni mirano a recepire le ultime novità introdotte dalla legislazione nazionale. Innanzitutto sono riconosciuti come idonei per l’accreditamento per l’abilitazione a Certificatore Energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal DPR 75/2013 (art. 2, commi 3 e 4), compresi quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex DM 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale).

A prescindere dal titolo di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, la partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, rimane un requisito obbligatorio per coloro che chiedono di essere accreditati per svolgere l’attività di certificazione energetica in Lombardia.

Viene inoltre sostituita la definizione di “impianto termico” contenuta nella DGR 8745/2008 con la nuova definizione del d.lgs. 192/2005, come modificato dal DL 63/2013.

La nuova definizione di impianto termico in Lombardia diventa dunque la seguente (art. 2, lett. l-tricies, d.lgs. 192/2005):

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

L’ultima importante novità riguarda l’approvazione dei criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici, prevista dall’art. 4 della LR 39/2004.