L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, comunica quale debba essere la documentazione da consegnare in caso di varianti in corso d’opera. L’obbligo si riferisce alla varianti approvate a partire dal 25 Giugno 2014, data di entrata in vigore del DL 90/2014 riguardante la soppressione dell’AVCP con subentro dell’ANAC.

L’ANAC ha chiarito che le Stazioni appaltanti, per ciascuna variante in corso d’opera nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche, devono trasmettere: il quadro comparativo di variante, l’atto di validazione, la relazione del responsabile del procedimento e il provvedimento definitivo di approvazione. Inoltre, le Stazioni appaltanti devono essere disponibili ad  arricchire la documentazione progettuale, qualora l’Autorità lo richieda, e deve essere sempre indicato il numero di Codice Identificativo di Gara (CIG).

La documentazione richiesta deve essere inviata a protocollo@pec.avcp.it entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche, effettuata dalla Stazione appaltante. Se si decidesse di ricorrere alla posta ordinaria, allora l’indirizzo è “Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma”.

Se si volessero poi accelerare i tempi, si potrebbe riportare nell’oggetto “Trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 – cig.appalto n…”.

Le conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguardano la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d’opera all’ANAC (art. 37).

Tutti i compiti e le funzioni svolti finora dall’AVCP sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). All’ANAC dovranno essere trasmesse tutte le varianti in corso d’opera, insieme al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una relazione del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Confermata anche l’adozione dei modelli standard, validi su tutto il territorio nazionale, per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire.

Nessun riferimento all’alleggerimento dei requisiti di fatturato e organico che i progettisti devono possedere per poter partecipare ad una gara d’appalto. Viene meno l’eliminazione della responsabilità solidale dell’appaltatore. Al momento l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Gli addetti ai lavori hanno però più volte chiesto la sua eliminazione, sottolineando che in questo modo le imprese devono sopportare oneri aggiuntivi.

Nessuna semplificazione anche dei controlli sui requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto. Il testo entrato in CdM prevedeva che fossero prima effettuate le verifiche sulle offerte tecniche ed economiche, mentre quelle sui requisiti per la partecipazione alla gara avrebbero coinvolto solo il primo classificato.