14 Gennaio 2019

Sui «modelli 231» pesa l’inversione dell’onere della prova

Il documento di commercialisti, Abi Confindustria e avvocati

Indicazioni sulla predisposizione dei modelli organizzativi e sulle modalità di individuazione delle norme di comportamento dei componenti degli organismi di vigilanza. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato un documento sull’applicazione dei contenuti e le prospettive di revisione del Dlgs 231/2001, predisposto congiuntamente ad Abi, Confindustria e Consiglio nazionale forense.

Il lavoro rappresenta l’ideale prosecuzione di un percorso avviato qualche tempo fa dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dalla Fondazione nazionale, per offrire una risposta alle istanze dei molti professionisti che a vari livelli sono impegnati nella materia della responsabilità da reato degli enti. Come viene anticipato nel paragrafo introduttivo, l’elaborato mira a far luce sulle molteplici criticità emerse in sede di applicazione della normativa.
Sul piano dei contenuti, il progetto si fonda sulla presa d’atto che, ad oramai quasi un ventennio dall’introduzione nel nostro ordinamento, il sistema di responsabilità da reato degli enti sia ben lungi da un effettivo assestamento, specialmente sul piano interpretativo e applicativo. In particolare, nel corso degli anni soltanto di rado la prassi giurisprudenziale ha riconosciuto valenza esimente ai modelli organizzativi adottati dalle società coinvolte nei procedimenti giudiziari e, per l’effetto, evitato la comminazione delle relative sanzioni. Un simile trend ha ostacolato la diffusione di un approccio proattivo verso la normativa e l’adozione dei modelli da parte delle imprese, che ancora oggi sovente vivono la compliance 231 come un aggravio di oneri non associati ad alcun concreto beneficio. Per giunta, la sovrapposizione tra questa problematica e quella rappresentata dalla sostanziale inversione dell’onere della prova, prevista dal decreto 231 per i reati commessi dai soggetti apicali, rischia di tradursi in un vulnus per l’intero sistema di responsabilità. Un ulteriore profilo di criticità emerso nel corso degli anni riguarda l’organismo di vigilanza, in relazione alla sua composizione, ai requisiti, ai rapporti con gli altri organi di controllo e alle ulteriori funzioni che, in base ad alcuni recenti provvedimenti regolamentari, possono essergli assegnate.

In questo contesto l’elaborato fornisce spunti importanti per la definizione dei principi che le imprese devono seguire nella predisposizione dei modelli organizzativi e nell’individuazione delle norme di comportamento dei componenti degli organismi di vigilanza. Spicca, in particolare, l’approfondimento di tematiche cruciali e di strettissima attualità come quelle che riguardano le procedure e i meccanismi di prevenzione, l’attività dell’Odv nell’interazione con gli altri organi dell’ente e la nuova normativa sul whistleblowing. Completano il lavoro alcune proposte di modifica alla normativa orientate a porre rimedio alle maggiori criticità emerse. Il documento, posto in pubblica consultazione fino al 24 gennaio 2019, è consultabile sul sito web del Cndcec.

Fonte: Il Sole 24 Ore