27 Novembre 2018

Spunta il giro di vite sulla responsabilità delle banche

Giuffré: rischi sistemici dalla applicazione della 231/2001 al settore bancario
«È nelle società commerciali di grandi dimensioni che risultano commessi i reati in grado di incidere sia sulla salute, sia sul risparmio dei cittadini, sia, infine, sulla libertà di mercato (corruzione); dalla Parmalat all’Ilva di Taranto, passando per i più recenti crac bancari, i crimini suscettibili di colpire duramente la collettività sono proprio quelli alla portata di realtà complesse e organizzate, i colossi manifatturieri, bancari e assicurativi». La proposta di legge giallo-verde (iniziativa dei deputati Grimoldi, Ribolla, Lucchini) sulla riforma della 231 – responsabilità della persona giuridica -, che è stata presentata a fine giugno alla Camera con queste parole d’esordio, è passata quasi inosservata. Eppure nei suoi contenuti è dirompente, col rischio di produrre effetti esattamente opposti a quelli che si vorrebbero ottenere. Propone in sostanza due cose: esentare dall’ambito di applicazione delle disposizioni le imprese con meno di 15 dipendenti e considerare banche, assicurazioni e intermediari finanziari come le Sgr – che sono soggetti a una regolamentazione specifica di settore – alla stregua di qualsiasi altra azienda sotto il profilo delle sanzioni.
La legge oggi prevede che di determinate condotte risponda non solo la persona fisica, ma anche la società-datore di lavoro laddove la condotta censurabile sia nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente giuridico stesso. Adottando un determinato modello organizzativo, con l’istituzione di un organismo di vigilanza di provata efficacia, la società a certe condizioni può essere esentata da responsabilità. In questo contesto banche, assicurazioni e intermediari sono soggetti, per la valenza sistemica che rivestono, a un trattamento particolare che prevede il presidio e l’intervento di Banca d’Italia, Ivass e Consob. La 231 prevede, a carico dell’ente giuridico, sanzioni patrimoniali e sanzioni interdittive: interdizione all’esercizio dell’attività e sospensione o revoca della licenza. Oggi le sanzioni interdittive sono applicabili anche ai soggetti finanziari sottoposti a vigilanza, ma non in via cautelare – prima che si sia arrivati cioè a sentenza – come nel caso delle società “generiche”.
È da quando è nato il decreto legislativo 231/2001 che si discute di riformarlo, osserva Bruno Giuffré, country manager partner di DLA Piper Italia e presidente dell’associazione dei componenti degli organismi di vigilanza, ma la legge «ha avuto una sua validità». In particolare si discute di esonerare da disposizioni gravose e complesse le imprese di piccole dimensioni, ma osserva Giuffré, il criterio del numero dei dipendenti non è adeguato a garantire che si tratti veramente di “piccole imprese”. Ma soprattutto è l’approccio della proposta di legge ai poco popolari soggetti finanziari a costituire un rischio per la collettività. Si può ben immaginare cosa succederebbe nel caso in cui a una banca fosse tolta la licenza prima che si siano accertati in via definitiva i fatti o cosa succederebbe con un commissario giudiziale a capo di un’azienda bancaria. Ci sarebbe la fila agli sportelli a ritirare i depositi e di crisi di liquidità le banche muoiono. «La valutazione del rischio sistemico salterebbe», sintetizza Giuffrè. Ma evidentemente “saltare per aria” non sarebbe solo un concetto teorico.

Fonte: Il Sole 24 Ore