3 Gennaio 2019

Semplificazione apparente per gli appalti di lavori

Semplificazione solo apparente per gli appalti di lavori compresi tra i 40.000 e i 150.000 euro. La Manovra 2019 considera le procedure di gara la fonte delle difficoltà amministrative nell’attivare gli appalti, dimenticando che sono i moltissimi adempimenti e documenti necessari per la programmazione, il reperimento dei finanziamenti, i tre livelli di progettazione, la loro validazione, l’impegno della spesa secondo i complessi procedimenti della nuova contabilità, la nomina delle commissioni, la verifica successiva all’aggiudicazione della regolarità dello status dell’aggiudicatario, le verifiche antimafia e, poi, le molte complessità dell’esecuzione (tra cui in particolare le varianti) le vere cause dei tempi lunghi. Che, per alcuni passaggi, sono per altro fisiologici. In ogni caso, si è scelto di consentire affidamenti diretti per le soglie di appalto tra i 40.000 e i 150.000 euro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 36, comma 2, del codice dei contratti. A ben vedere, tuttavia, si tratta di una deroga molto parziale, che pare molto lontana dall’aver realmente semplificato i tanti problemi connessi all’articolo 36, comma 2, che, ricordiamo, è completato dalle 17 pagine delle Linee Guida 4 elaborate dall’Anac.

La legge di bilancio consente per il solo 2019 e in attesa della complessiva riforma del dlgs 165/2001 di effettuare gli affidamenti diretti «in deroga all’articolo 36, comma 2» del codice dei contratti. Tale deroga, però, si limita alle procedure da seguire, che per gli appalti di lavori richiedono di invitare almeno 10 operatori economici, dando poi pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento. La deroga consente affidamenti diretti, come si è visto. Che, però, così diretti non sono: infatti occorre una «previa consultazione di almeno 3 operatori economici». Quindi, si pone sempre il solito problema: come scegliere i 3 operatori da consultare, che costituisce esattamente il cuore delle questioni, irrisolte, affrontate con le Linee Guida 4 e dalla giurisprudenza. Nella realtà, la restrizione del mercato a pochi operatori da consultare abbrevia la procedura di selezione in sé e per sé, ma apre enormi questioni in merito al modo col quale giungere a selezionare i 3 da invitare. Le soluzioni proposte, tra cui l’indagine di mercato o la selezione da albi, di fatto rendono i tempi non troppo meno lunghi di una procedura aperta sotto soglia. In ogni caso la «deroga», essendo limitata al comma 2 dell’articolo 36 è più apparente che effettiva. Infatti, in ogni caso occorrerà rispettare tutti i principi ai quali le procedure sotto soglia debbono obbedire: quelli cioè indicati dall’articolo 30 comma 1 del codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità , tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico), e il principio della rotazione degli operatori economici. Dovendosi rispettare questi principi, gli obblighi di trasparenza e pubblicità imporranno comunque alle stazioni appaltanti di rendere evidenti i processi di scelta e di pubblicare gli esiti, anche se la norma non impone di applicare più le previsioni dell’articolo 36, comma 2, lettera b). Tali norme, invece, sono operanti (solo per il 2019 e nelle more della riforma del codice) per gli appalti di lavori di importi superiori ai 150.000 euro e fino ai 350.000 euro, sottratti, quindi, all’applicazione della lettera c) dell’articolo 36, comma 2.

 

Fonte: Italia Oggi