21 Gennaio 2019

Sanzioni 231 all’ente annullate o applicate in forma ridotta

Le conseguenze sulle società se l’amministratore beneficia dell’istituto

In materia di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso. Un accertamento che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’articolo 131bis del Codice penale non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto, non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione emessa nei confronti della persona fisica.
Con questa interpretazione la Cassazione con una sentenza del febbraio 2018 ha ribaltato l’orientamento fino ad allora maggioritario (sentenza n.9072).
La questione relativa alla incidenza della sentenza ex articolo 131bis del Codice penale nei confronti dell’amministratore sull’accertamento della responsabilità dell’ente non trova una specifica disciplina sul piano normativo, poiché il Dlgs 231/2001, all’articolo 8, prevede soltanto l’autonoma sussistenza della responsabilità dell’ente nel caso in cui l’autore del reato persona fisica non è stato identificato o non è imputabile, oppure quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.
In giurisprudenza si sono affacciate due soluzioni interpretative: secondo una prima lettura, la responsabilità dell’ente dovrebbe escludersi nel caso all’imputato persona fisica sia riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’articolo131bis, del Codice penale. Per altro indirizzo, invece, in tale ipotesi, l’affermazione della sussistenza della causa di non punibilità in esame implica un giudizio di responsabilità dell’imputato e di esistenza del fatto reato, tant’è che la relativa decisione viene iscritta nel casellario giudiziale e, in base all’articolo 651bis del Codice di procedura penale, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riconducibilità all’imputato, ma tale effetto non può estendersi, in assenza di specifica previsione normativa, al profilo della responsabilità della persona giuridica, così che è necessario procedere a un autonomo accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, nel cui interesse o nel cui vantaggio il reato (ad esempio reati ambientali, societari, in materia di contraffazione, delitti contro il patrimonio o contro la Pa) è stato commesso.
È ragionevole ritenere, in ogni caso, che la declaratoria di cui all’articolo 131bis nei confronti dell’amministratore abbia quantomeno l’effetto di mitigare il trattamento sanzionatorio eventualmente
applicato all’ente nel casi di ritenuta responsabilità per l’illecito amministrativo, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 231/2001, che prevede una diminuente di pena al ricorrere di alcune circostanze, tra cui la particolare tenuità del danno.

Fonte: Il Sole 24 Ore