Come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, sono illegittimi i provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria adottati dall’amministrazione comunale dopo che sono decorsi i termini relativi alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), alla Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.), alla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) e alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Fonte: Lavori Pubblici
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