L’articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.»), propone la nuova rivalutazione dei beni di impresa, nonché delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata fortemente potenziata dal suddetto decreto e risulta di gran lunga più vantaggiosa, rappresentando uno strumento efficacissimo di pianificazione fiscale. Il provvedimento ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.
I beneficiari della rivalutazione così strutturata sono:
-società di capitali
-società di persone
-imprenditori individuali
-enti non commerciali
Agevolazioni
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
La Legge di Bilancio 2021 ha incluso tra i beni rivalutabili anche l’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.
Quali beni sono rivalutabili
Possono essere oggetto della rivalutazione i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali, incluse le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
A titolo di esempio sono rivalutabili:
-fabbricati
-impianti
-macchinari
-terreni
-marchi
-brevetti
-partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Vantaggi Conseguenti Alla Rivalutazione
⇒ Consente un risparmio fiscale, in quanto, a fronte di un’imposta sostitutiva molto ridotta, consente un risparmio futuro a titolo di IRES/IRAP, grazie ai maggiori ammortamenti con valenza anche fiscale.
⇒ Possono essere rivalutati anche “singoli” beni (ad esempio, nell’ottica di una successiva cessione degli stessi)
⇒ Incrementando il patrimonio netto, migliorano gli indici di bilancio. Può facilitare l’accesso al credito bancario;
⇒ L’incremento del patrimonio netto consente di coprire le perdite d’esercizio passate, attuali e future;
⇒ Migliora l’attivo dello stato patrimoniale, consentendo di attenuare le conseguenze sui bilanci della crisi economica dovuta all’emergenza pandemica Covid-19;
⇒ L’incremento patrimoniale presenta aspetti positivi ai fini della gestione della “crisi d’impresa”;
⇒ Le imprese che, a partire dal 2024, cederanno i beni oggetto di rivalutazione (si pensi a un immobile) conseguiranno una “minore” plusvalenza imponibile
⇒ Favorisce l’emersione di plusvalenze latenti
Perizia
Bisogna tenere presente che si dovrà necessariamente fornire una rappresentazione veritiera e corretta nell’individuazione di un valore massimo, pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione oggetto di rivalutazione. È quindi indicato, richiedere, una stima affidabile dei valori stessi. ASACERT fornisce con i propri tecnici specializzati stime e perizie asseverate.
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