30 Novembre 2018

Pantouflage, divieto a 360 gradi

Incompatibilità successiva non solo per i dipendenti apicali

Divieto di pantouflage ad amplissimo raggio per le pubbliche amministrazioni. Il nuovo Piano nazionale anticorruzione che l’Anac ha messo in consultazione estende praticamente a tutti i livelli degli operatori pubblici il divieto introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della legge 190/2012, cioè la «incompatibilità successiva», nota anche appunto come pantouflage. La norma, che ha inserito il comma 16-ter nel corpo dell’art. 53 del dlgs 165/2001, impone ai dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. A rafforzare il sistema sanzionatorio per contrastare l’incompatibilità successiva, il divieto dispone la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. Lo schema di nuovo Piano nazionale anticorruzione si sofferma sulla questione dell’identificazione del concetto di esercizio di poteri autoritativi e negoziali, considerando che il divieto di pantouflage riguarda i dipendenti che dispongano ed esercitino detti poteri. Le indicazioni dell’Anac sono molto interessanti, perché evidenziano non solo i presupposti per l’applicazione delle regole anti pantouflage, ma anche perché aiutano ad identificare con precisione l’estensione dei poteri autoritativi, utile anche per la fissazione di regole su competenze, flussi procedurali e ulteriori misure anticorruzione. Secondo l’Anac in prima battuta sono da considerare come dipendenti che dispongono di poteri autoritativi e negoziali coloro che li esercitano concretamente ed effettivamente con «l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente». Dunque, l’esercizio di poteri deve necessariamente sfociare nell’adozione di provvedimenti, atti e decisioni tali da costituire, regolare, modificare o estinguere situazioni giuridiche nei confronti di soggetti terzi. L’incompatibilità successiva è voluta dal legislatore proprio allo scopo di evitare la tentazione che soggetti privati possano condizionare le decisioni dei dipendenti pubblici, allettandoli con incarichi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro pubblico. Lo schema di Pna fornisce un elenco esemplificativo dei soggetti che dispongono degli effettivi poteri autoritativi e negoziali: si tratta dei dirigenti, anche incaricati a contratto ai sensi dell’art. 19, comma 6, del dlgs 165/2001 o dell’art. 110 del dlgs 267/2000, nonché «coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento Anac n. 2 del 4 febbraio 2015)». Ma non basta. Il rischio di conflitto di interessi, secondo lo schema di piano, si estende anche «al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione». Quindi, il divieto di pantouflage non riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nei vertici organizzativi che dispongono di poteri di azione e decisione, ma si estende «a coloro che abbiano partecipato al procedimento». È evidente che la portata del divieto, così inteso, è estesissima. Come molto ampia è anche l’elencazione dei provvedimenti tipici dell’esercizio dei poteri autoritativi e negoziali: si tratta di contratti per l’acquisizione di beni e servizi, come anche dei provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, nonché degli atti di concessione di vantaggi o utilità al privato, come autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

Fonte: Italia Oggi