Se si aggiudica un appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa il limite massimo del 30% non è mai derogabile, anche se la prestazione ha carattere di omogeneità. È quanto ha stabilito l’Anac con la delibera n.7 del 9 gennaio 2019 con un parere di precontenzioso concernente una procedura aperta per la fornitura, per due anni, di materiale di osteosintesi che, per un importo base d’asta di oltre 2 milioni di euro, doveva essere aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
Fonte: Italia Oggi
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