19 Luglio 2013

Obbligo formazione continua Ingegneri

A partire dal 1 gennaio 2014 scatta per gli ingegneri l’obbligo di formazione continua.

La data è quella stabilita dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, che definisce le modalità di attuazione del Regolamento di riforma delle professioni, DPR 137/2012.

Il Regolamento stabilisce che l’aggiornamento dei professionisti avvenga tramite percorsi di formazione professionale continua e introduce un meccanismo di valutazione dello status di aggiornamento di tipo creditizio.

Al termine di ogni anno solare verranno detratti a ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto.

Con l’introduzione del meccanismo dei CFP, la facoltà di esercitare la professione diventa subordinata al possesso di un minimo di 30 crediti.

Il merito alle attività di formazione, il professionista è libero di scegliere quali intende svolgere tra quelle riconosciute, di tipo non formale, informale o formale.

Tra le attività di formazione non formale rientrano corsi e seminari a frequenza frontale o a distanza, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi. Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stages).
Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.

Tra le attività di formazione informale rientrano l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.

Tra le attività di formazione formale rientrano la frequenza corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP, le attività formative svolte dagli iscritti nell’anno precedente a quello dell’entrata in vigore dell’obbligo.

In merito ai crediti conferiti al momento della prima iscrizione a un Albo, essi comprendono 5 CFP sull’etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

All’atto dell’iscrizione all’Albo l’accredito è di 90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; di 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; di 30 CFP se ci si iscrive dopo 5 anni.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui il professionista può essere esonerato dall’obbligo di aggiornamento professionale: maternità o paternità (per un anno); servizio militare volontario e servizio civile; grave malattia o infortunio; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.