Al vaglio del Senato un Ddl che punta a «ufficializzare» l’obbligatorietà Sanzioni a carico degli enti che non adottano e depositano Mog e Odv
È stato presentato e assegnato alla commissione Giustizia del Senato il disegno di legge 726, che mira a introdurre un’importante modifica al Dlgs 231/2001 in materia di responsabilità da reato degli enti: l’obbligatorietà del modello organizzativo e dell’organismo di vigilanza.
Attualmente la normativa rimette alla discrezionalità del singolo ente la scelta se assumersi il compito della prevenzione degli illeciti attraverso un’adeguata organizzazione interna, che si traduce, per un verso, nell’adozione e attuazione di un modello organizzativo (Mog) idoneo a prevenire la commissione di reati, per l’altro, nell’istituzione di un organismo di vigilanza (Odv) incaricato di far rispettare il modello e di curarne l’aggiornamento. Tuttavia, il ricorso alla compliance viene fortemente caldeggiato dal decreto 231. Il nuovo disegno di legge punta a rafforzare tale impianto sancendo espressamente l’obbligatorietà.
Entrando nel dettaglio, l’articolo 1 contempla l’aggiunta di un nuovo comma (3 bis) all’articolo 1 del decreto 231. La previsione si riferisce espressamente a tutte le società a responsabilità limitata (Srl), alle società per azioni (Spa), alle società in accomandita per azioni (Sapa), alle società cooperative e alle società consortili che, anche solo in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4,4 milioni o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8,8 milioni. L’obbligo vale anche per le società che, in base all’articolo 2359 del Codice civile, controllano una o più Srl, Spa, Sapa, società cooperative e società consortili che fuoriescano dai limiti medesimi.
Il nuovo comma assoggetta questi enti all’obbligo di approvare il modello di organizzazione e gestione e di nominare l’organismo di vigilanza, nonché di depositare la relativa delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, o decisione dell’organo amministrativo. La violazione dell’obbligo di deposito o il deposito tardivo comportano il pagamento di una sanzione amministrativa.
Va detto che è diffusa la convinzione che, seppure in mancanza di obblighi formali, gli adempimenti contemplati dal Dlgs 231/2001 già configurino un dovere per gli enti. Da un punto di vista concreto, va pure considerato che i forti incentivi delineati dalla normativa, a fronte di un rischio-reato in costante aumento, sono talmente importanti da ridurre drasticamente i margini di scelta.
La tesi risulta confermata dai diversi atti di normazione regionale o settoriale, che pongono la compliance 231 come requisito imprescindibile. È la stessa relazione al Ddl 726 a menzionare il caso della Regione Calabria che, con la legge 15 del 2008, ha imposto alle imprese operanti in regime di convenzione di adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 231. Nella stessa ottica si segnalano il decreto n. 588/2010 e la delibera del 30 maggio 2012 della Regione Lombardia, dove l’adozione del Modello e del codice etico viene posta, in alcuni casi, come condizione essenziale per l’accesso alla contrattazione con la Regione. Ancora, viene citata la legge n. 15 del 2011 della Regione Abruzzo, che impone la compliance 231 agli enti dipendenti e strumentali, mentre i decreti n. 1179-1180/2001 della Regione Sicilia contemplano degli incentivi finanziari per le aziende sanitarie private che adottino i Mog. Quanto alle normative di settore, seguono logiche analoghe il regolamento dei
mercati di Borsa Italiana (delibera n. 15786/2007), e il regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicato il 14 novembre 2012.
D’altro canto, le conseguenze del mancato adeguamento al decreto 231 non riguardano soltanto gli enti, giacché l’adozione del modello costituisce una delle forme attraverso le quali si estrinseca l’adempimento dei doveri di corretta gestione degli organi sociali. La giurisprudenza ha infatti sancito la responsabilità di amministratori di società che non si siano attivati per l’introduzione del Modello 231, condannandoli a risarcire l’ente della sanzione pecuniaria inflitta ai sensi dell’articolo 10 del decreto 231 (così, in particolare, la sentenza n. 1774/2008 del Tribunale di Milano). Questo approdo trova il suo fondamento nell’articolo 2381 del Codice civile, che impone agli organi delegati delle Spa di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In definitiva, gli adempimenti del decreto 231 già oggi rappresentano uno strumento sempre più necessario. Il Ddl fonda proprio su questa presa d’atto l’esigenza di rendere ancora più efficace lo strumentario 231, “ufficializzandone” l’obbligatorietà.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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