13 Dicembre 2018

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con Decreto direttoriale 23 novembre 2018, n. 89 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e quello dello Sviluppo economico, ha adottato il ventesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto interministeriale 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto si compone di sette articoli:

– l’articolo 1 (rinnovo delle iscrizioni) rinnova l’iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;

– l’articolo 2 (iscrizione nell’elenco) decreta l’inserimento ex novo della società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati;

– l’articolo 3 (subentro nell’elenco) decreta il subentro nell’elenco della società indicata nel decreto in luogo di un’altra società che viene, di conseguenza, cancellata dell’elenco stesso;

– l’articolo 4 (variazione delle abilitazioni) apporta le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;

– l’articolo 5 (proroga delle iscrizioni) proroga ulteriormente i soggetti per i quali è tuttora in corso l’attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione delle istanze di rinnovo dell’iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa;

– l’articolo 6 (elenco dei soggetti abilitati) specifica che con il decreto in esame si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello presente nel decreto del 10 agosto 2018, n. 72;

– l’articolo 7 (obblighi dei soggetti abilitati) riporta, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti verificatori abilitati. Nello specifico viene previsto che i soggetti abilitati siano tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione. Tali soggetti devono inoltre conservare per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura del soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’Idoneità dei soggetti abilitati. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che i soggetti abilitati intendono operare deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.

Fonte: Tecnici24

Articolo Originale