1 Febbraio 2019

Gare, segretezza su prezzi garantisce l’imparzialità

In una gara d’appalto pubblica è da escludere il concorrente che all’interno dell’offerta tecnica ha inserito elementi relativi all’offerta economica (prezzo e tempo); va sempre tutelato il principio di separazione e segretezza dell’offerta economica da quella tecnica come elementi cardine dei più generali principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. E’ quanto ha precisato il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 24 gennaio 2019 n.612 rispetto ad una fattispecie che vedeva censurato il comportamento della stazione appaltante relativamente all’ammissione alla gara un concorrente che nella relazione al cronoprogramma aveva indicato anche la componente economica della propria offerta, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. In primo grado, il Tar aveva ritenuto infondato il ricorso sostenendo che «menzionare nella relazione al cronoprogramma operativo «l’avanzamento economico» dei lavori e anche nel dettaglio dell’organizzazione dei mezzi e delle risorse umane «a cadenza settimanale» e detta indicazione dei costi via via sostenuti nello sviluppo dell’appalto non poteva violare il principio di separatezza tra offerta economica e ed offerta tecnica, visto il criterio rigidamente matematico di valutazione de «l’offerta tempo» e di quella economica, con la conseguente esclusione di ogni apporto discrezionale della commissione di gara». Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza affermando che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica, impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio. Per i giudici di Palazzo Spada «già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione». In particolare, per i giudici, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare possibili influenze sull’apprezzamento dei primi.

Fonte: Italia Oggi