È legittimo che la stazione appaltante chieda ai concorrenti a una gara d’appalto di lavori – come è sua facoltà – il possesso di una certificazione ambientale, in aggiunta all’attestato Soa. Lo precisa l’Anac in un parere di precontenzioso (n. 1129 del 5 dicembre 2018) che segue la richiesta di una impresa che, viceversa, aveva sostenuto la sufficienza dell’attestato Soa per partecipare alle gare di appalto. L’Anac legittima la richiesta della certificazione Emas (reg. 1221/2009) o di certificazione Iso 14001 come requisito di ammissione alla gara, in relazione al fatto che l’articolo 71 del codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi (cosiddetti Cam) di cui all’articolo 34 del codice stesso. Quest’ultima norma, a sua volta stabilisce al comma 1 che l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara riguarda almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Cam. Per quanto concerne i criteri di selezione dei concorrenti, nello specifico, l’allegato 2 del dm 11 gennaio 2017 (ora sostituito dal dm 11 ottobre 2017 che peraltro non innova su questo profilo) prevede, al paragrafo 2.1, che l’appaltatore dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto e, quale modalità di verifica, che l’offerente sia in possesso di una registrazione Emas o certificazione Iso 14001 o sistemi equivalenti. L’Anac richiama quanto specificato nel decreto del ministero dell’ambiente per rilevare che tali criteri non sono obbligatori ma, al pari dei criteri premianti suggeriti per la valutazione delle offerte, rappresentano una chiara indicazione (rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante) al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Pan Gpp), dal quale i Cam prendono le mosse. Dal momento che nel decreto del ministero dell’ambiente era stato precisato che, seppure non obbligatori, i Cam «soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale», l’Anac chiarisce che «in questo senso, la certificazione Emas non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra». Da ciò deriva che l’attestazione Soa, nell’ambito degli interventi per i quali possono essere richiesti i Cam, non costituisce condizione sufficiente per partecipare alle gare di appalto di lavori di importo superiore ai 150 mila euro. La certificazione, però, può anche essere oggetto di avvalimento, così come aveva già affermato la giurisprudenza nella vigenza del codice del 2006 e così come confermato con il nuovo codice, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del dlgs 11/2016 faceva riferimento anche al fatto che l’oggetto di avvalimento potesse essere costituito da «certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara».
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