30 Novembre 2018

Gare, consorziata senza requisiti è sostituibile

È illegittimo escludere da una gara un consorzio di produzione e lavoro se una consorziata perde i requisiti; è sufficiente la sua sostituzione con altra impresa consorziata e la perdita dei requisiti è irrilevante per il consorzio. Lo ha affermato il Consiglio di stato sezione quinta con la sentenza del 23 novembre 2018, n. 6632 che ha analizzato la fattispecie in cui una società consorziata appartenente ad un consorzio di cooperative di produzione e lavoro era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione dalla gara del consorzio e degli altri soggetti raggruppati, ma il consorzio aveva promosso ricorso. Respinto in primo grado, in appello i giudici hanno dato ragione al consorzio premettendo che i consorzi di cui alla legge 422 del 1909 «sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte. Infatti partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo». Pertanto, in virtù di questo rapporto, l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, così come il concorrente è solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa. Da ciò consegue che l’impresa che esegue la commessa all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante. Inoltre, dicono i giudici, la circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione. Quindi la perdita dei requisiti da parte della consorziata esecutrice (sottoposta nel caso di specie a liquidazione) comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente.

Fonte: Italia Oggi