19 Marzo 2019

Garanzie per l’acquisto degli immobili: ecco le novità

Con la famosa legge 210 del 2005 per mettere ordine nel settore dell’edilizia, per la tutela degli acquirenti rispetto alle conseguenze per i fallimenti immobiliari, il legislatore intese porre un in essere un innovativo intervento per regolare sia i rischi “in itinere” cioè quelli inerenti la fase di acquisto degli immobili in costruzione, sia i rischi successivi all’acquisto riconducibili a quanto contemplato nell’art. 1669 del codice civile alla voce “vizi occulti.
Il successivo decreto legislativo 122/2005 approfondì all’art. 2 quanto riguardava la fidejussione per la garanzia delle somme versate a titolo di anticipo per l’acquisto di cosa futura e l’art. 4 la garanzia decennale postuma per la garanzia dei vizi occulti di cui è responsabile il costruttore.
Si trattava oggettivamente di una scelta innovativa ed importante che contemplava anche la costituzione di un Fondo per i Fallimenti Immobiliari – presso la Consap – alimentato da un contributo calcolato sui contratti assicurativi a tutela degli acquirenti.
Dopo un poco di anni di esperienza, considerato anche l’alto tasso di elusione – si parla di stime intorno al 70% – soprattutto per la decennale postuma a causa di un blando sistema sanzionatorio, il Legislatore ha inteso intervenire con una apprezzabile volontà di manutenere e migliorare un provvedimento legislativo che trovava un’importante fondamento nella tutela degli acquirenti gli immobili, con particolare attenzione a quelli in costruzione.

 

Fonte: ildenaro.it

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