19 Ottobre 2018

Documento di gara solo online

Allarme Anci: comuni non attrezzati. Concorsi a rischio

È in vigore da ieri l’obbligo di trasmettere il Dgue (Documento di gara unico europeo) esclusivamente in formato elettronico, unitamente a quello di effettuare tutte le comunicazioni fra stazione appaltante e operatori economici soltanto in via elettronica; allarme dei comuni per un possibile rischio di blocco degli appalti. È il codice appalti pubblici a prevedere che le stazioni appaltanti predispongano ed accettino il Dgue in formato elettronico secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 2014. Il Documento di gara unico europeo (Dgue) elettronico, in base a quanto previsto dall’articolo 59 della direttiva 2014/24/Ue, recepito integralmente dall’articolo 85 del decreto legislativo 50/2016, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara per la partecipazione alla procedura di affidamento. La finalità principale del Dgue è quella di ridurre gli oneri amministrativi di stazioni appaltanti, operatori economici e piccole e medie imprese nel quadro delle procedure di gara nell’Unione europea. I documenti di gara devono quindi contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del Dgue, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del Dgue e le modalità con le quali il Dgue elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

Inizialmente, l’obbligo del Dgue in formato elettronico doveva scattare dal 18 aprile 2018 (due anni dopo l’entrata in vigore del codice appalti) ma il ministero delle infrastrutture, a fine marzo scorso, con un comunicato, spostò l’entrata in vigore dell’adempimento a partire dal 18 ottobre 2018. Questo perchè la data di ieri veniva a coincidere con l’applicazione di un obbligo più generale relativo all’obbligo delle comunicazioni elettroniche previsto dall’articolo 40, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Pertanto, prima del 18 ottobre le stazioni appaltanti che non disponevano di un proprio servizio di gestione del Dgue in formato elettronico, o che non si servivano di altri sistemi di gestione informatica del Dgue, potevano richiedere nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate nel documento stesso, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Dal 18 ottobre, invece, il Dgue deve essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ai sensi dell’art. 58, comma 10 del codice dei contratti pubblici.
Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali Dgue di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e «non ripudio» del Dgue elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sull’obbligo è di qualche giorno fa l’allarme lanciato dai comuni: «I comuni non sono attrezzati a gestire la compilazione elettronica del Dgue», ha detto Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza e responsabile appalti pubblici dell’Anci, «è necessaria una proroga dell’attuale sistema che prevede la possibilità di consegnare il documento su supporti elettronici come chiavette o cd. Altrimenti si rischia il blocco delle gare». Al momento però, di proroghe sull’entrata in vigore dell’obbligo non se ne sono viste, pur rimanendo in attesa dei testi della manovra.

Fonte: Italia Oggi