13 Febbraio 2019

Dichiarazione non finanziaria: i contenuti e il primo esercizio sociale di applicazione della nuova disciplina

Assonime ha pubblicato la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019 dal titolo “Legge di bilancio 2019: novità in tema di “dichiarazione non finanziaria” con cui evidenzia come per le imprese sia stato ampliato il contenuto informativo delle dichiarazioni non finanziarie. In particolare, la nuova disciplina impone solo degli obblighi informativi relativi a una serie di temi di natura socio-ambientale e, al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni non finanziarie, esplicita chiaramente il principio per cui la descrizione dei rischi deve comprendere anche l’illustrazione delle modalità di gestione dei rischi.

Con la circolare n. 4 dell’11 febbraio 2019, Assonime intende analizzare il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 2541 che ha imposto, a società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di informazioni relative ai temi socio-ambientali. In particolare, l’attenzione viene rivolta ai due principali punti interpretativi della nuova disciplina:

– l’esatta definizione del nuovo perimetro informativo;

– l’esercizio sociale a partire dal quale la previsione normativa trova applicazione.

Le informazioni da fornire

In particolare, la nuova disciplina prevede, tra l’altro, l’obbligo di fornire, al fine di assicurare la comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto da essa prodotta, le informazioni relative:

– al modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, anche con riferimento alla gestione dei temi socio-ambientali;
– alle politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, e dei risultati conseguiti tramite di esse;
– ai principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi, i quali derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Inoltre, con la legge di bilancio 2019 le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria in tema di rischi sono aumentate poiché oltre a dover descrivere i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi non finanziari comprenda anche le loro modalità di gestione.

L’ampliamento del contenuto informativo con riferimento ai rischi

La disciplina in esame impone degli obblighi informativi relativi a una serie di temi di natura socio-ambientale evidenziando altresì le modalità con cui si intendono affrontare i rischi connessi a tele tema.
A tal proposito il compito fondamentale degli amministratori consiste nell’organizzare un idoneo processo di raccolta, validazione e strutturazione dei dati necessari nel predisporre un documento idoneo a soddisfare le finalità informative. Ma non bisogna dimenticare che l’obbligo in capo agli amministratori di adottare modalità di gestione dei rischi di natura non finanziaria può derivare dalla necessità di osservare i criteri di corretta amministrazione che impongono l’attivazione di presidi volti ad individuare e gestire i suddetti rischi.

Il primo esercizio sociale di applicazione della nuova disciplina

Le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 entrano in vigore, tranne le eccezioni comunque indicate, il 1° gennaio 2019. Nulla è specificato in merito alla data da cui far partire l’obbligo delle dichiarazioni non finanziarie. Poiché le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2019 entrano in vigore il 1° gennaio 2019, Assonime ritiene che esse si applichino alle dichiarazioni non finanziarie relative a esercizi che hanno inizio a partire da quella data auspicando al più presto un chiarimento ufficiale da parte dell’autorità pubblica preposta alla vigilanza su questi temi.

Fonte: Ipsoa