22 Novembre 2018

Crediti Pa/1. Il Senato accelera i tempi per l’emissione delle fatture

Possibile sforare i 30 giorni solo in casi oggettivamente giustificati dalle circostanze

Tagliare al minimo i tempi di tutti i passaggi burocratici che portano, negli appalti pubblici, dall’esecuzione di un lavoro all’emissione della fattura e al successivo pagamento. È questo, in sintesi estrema, l’obiettivo dell’emendamento alla legge europea 2018, firmato dal presidente della commissione Politiche Ue del Senato, Ettore Licheri e approvato ieri pomeriggio.

La norma, come anticipato da questo giornale, modifica le regole contenute nel Codice appalti e, come spiega la relazione di accompagnamento, è stata predisposta dal Governo per risolvere la procedura di infrazione a carico dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2017/2090, in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Con l’assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti «acconti del corrispettivo di appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all’impresa durante l’esecuzione dei lavori) sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il direttore lavori firma il Sal, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento, rilasciato dalla Pa, è essenziale perché l’impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al momento, l’impresa deve aspettare un mese dall’esecuzione del lavoro solo per inviare la fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per vedersi accreditare materialmente il denaro.

Con l’emendamento si punta, allora, a riportare la prassi degli appalti pubblici entro confini compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine massimo di trenta giorni dall’emissione della fattura, salvo casi eccezionali, nei quali si può arrivare a sessanta. I certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori, dovranno allora – dice la relazione – «essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso in quello di trenta per l’effettivo pagamento».

Una volta emesso il certificato, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente, perché si prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

Fonte: Edilizia e Territorio

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