15 Gennaio 2019

Costruzioni, indice di affidabilità fiscale «tailor made» per le imprese che operano solo nel nuovo (o nel recupero)

In vigore l’Isa per le costruzioni (AG69U). In arrivo il software delle Entrate per correggere le informazioni in possesso del Fisco

Nel periodo di imposta 2018 gli studi di settore lasciano il posto ai nuovi “indici sintetici di affidabilità fiscale”, entrati in vigore con il decreto del ministero Economia 28 dicembre 2018, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio scorso. La novità riguarda anche il settore delle costruzioni, con il codice Isa – Indice sintetico di affidabilità AG69U). Come è noto, con il nuovo indice viene superato il criterio dell’accertamento presuntivo e si favorisce invece la responsabilità e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”. Più alto il valore dell’indice raggiunto dal contribuente – su una scala da 1 a 10 – più quest’ultimo conquista il diritto di vedersi riconoscere alcune premialità. Tra queste c’è l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità. 

Per individuare il punteggio di ciascuna impresa, l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione un programma informatico apposito. L’obiettivo è appunto quello di consentire al contribuente conoscere il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Attraverso il tool sarà inoltre possibile segnalare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati delle Entrate inserendo i dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. I dati così rettificati saranno inclusi, dal software, nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di quello complessivo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda l’attività delle imprese di costruzioni, l’Isa tiene conto di alcune specificità dei singoli mercati, distinguendo in particolare le imprese che svolgono prevalentemente attività di nuova costruzione da quelle che operano invece nel comparto del recupero dell’esistente. L’indice presta anche attenzione ad alcuni oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione e della sicurezza e, soprattutto, degli aspetti finanziari legati all’elevato fisiologico indebitamento, ai ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e all’impatto di misure come lo split payment e il reverse charge. 

Va anche detto che l’attenzione del legislatore a queste caratteristiche specifiche del settore viene rivendicata dai costruttori edili come un successo ottenuto dall’azione di sensibilizzazione dell’Ance nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, l’associazione ricorda che il testo del Dm Economia (e le relative specifiche tecniche sull’Isa delle costruzioni) «ha recepito le osservazioni formulate dall’Ance nel parere trasmesso ufficialmente all’Agenzia delle Entrate lo scorso 14 settembre 2018, in merito ad alcuni aspetti su cui erano state riscontrate potenziali criticità».

L’Isa per le costruzioni è influenzato e sintetizza il valore di tre indicatori elementari di affidabilità (Ricavi per addetto, Valore aggiunto per addetto, Reddito per addetto) e di un gruppo di indicatori elementari di anomalia divisi in sei sezioni che incidono (con punteggio da 1 a 5) sul calcolo dell’Isa solo in presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore o al modello organizzativo di riferimento.

Il decreto Economia individua anche alcune cause di esclusione dall’applicazione del’Isa e che riguardano, in particolare, contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro; contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari; contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Fonte: Edilizia e Territorio

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