27 Novembre 2018

Costi manodopera errati, sì al soccorso istruttorio

In un appalto pubblico è legittimo, in caso di errore materiale sulla comunicazione dei costi della manodopera, applicare il soccorso istruttorio. L’ha stabilito, in un parere di precontenzioso (delibera 30 ottobre 2018), l’Autorità nazionale anticorruzione per una gara relativa all’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali. Era accaduto che il soggetto vincitore, pur avendo indicato separatamente nell’offerta economica (in attuazione dell’art. 95, comma 10 del dlgs n. 50/2016) i costi della manodopera, li aveva determinati in una somma molto più bassa (6.800 euro) rispetto alla stima compiuta dalla stazione appaltante pari a 33.500 euro). Il vincitore della gara aveva poi spiegato che aveva indicato il costo relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità. La stazione appaltante e l’impresa, congiuntamente, hanno però chiesto all’Anac di chiarire se sia ammissibile consentire all’operatore economico di chiarire il costo della manodopera indicato nell’offerta e se la stazione appaltante possa quindi effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata. In precedenti pareri (n. 417 e n. 420 del 2018) l’Anac ha ritenuto che il costo della manodopera costituisca una componente essenziale dell’offerta economica e che non sia pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio. L’Anac, innanzitutto, ha precisato che, diversamente dai precedenti casi, la problematica segnalata è diversa in quanto riguarda l’errata indicazione di tali costi: l’operatore economico è infatti incorso in un errore materiale avendo indicato i costi della manodopera (6.800 euro) che prevede di sostenere per ciascun anno di affidamento, e non la somma complessiva relativa alla durata triennale del contratto (che ammonterebbe a 20.400 euro), senza tuttavia specificare l’unità di misura utilizzata (ovvero il costo annuale). In ogni caso, ha detto l’Anac, il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali formatosi sulla base della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 19/2016, la stazione appaltante può chiedere di chiarire successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera. Infatti, così facendo non si pone in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera. Pertanto, in caso di errata indicazione dei costi della manodopera può essere consentito all’operatore economico di fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante.

Fonte: Italia Oggi