30 Novembre 2018

Concorsi, l’ambiente premia

Certificazione Iso 14001 o Emas per l’impresa appaltatrice

Aggiornate le Faq del ministero dell’ambiente sui criteri ambientali minimi (Cam) da inserire nelle gare di appalto; libertà delle stazioni appaltanti di inserire Cam «nuovi o più stringenti» come elementi premianti; prima della gara per i lavori il progetto esecutivo deve essere già conforme ai Cam. Sono questi alcuni dei passaggi dell’aggiornamento del 15 novembre (il precedente era di giugno) delle Faq (Frequently asked questions) del ministero dell’ambiente sui criteri ambientali minimi (Cam). Si tratta dei requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, utili a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il ciclo di vita dell’opera. Gli aggiornamenti riguardano i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni quelli per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e quelli per le forniture di articoli tessili. Relativamente ai Cam per progettazione e lavori di edifici pubblici, il ministero ha precisato che il codice appalti (art. 71) stabilisce che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Inoltre, relativamente ai criteri progettuali, cioè alle specifiche tecniche, i Cam vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo 34 anche i criteri premianti sono da tenere in considerazione e «la stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento Cam ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e più stringenti». In ogni caso la stazione appaltante «deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai Cam».

L’appaltatore «deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi». Nelle nuove Faq si legge anche che il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari «dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara; se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai Cam, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere un’adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo». Va ricordato che le Faq contengono anche risposte a specifici quesiti come, ad esempio, sulla certificazione Iso 14001 o Emas o equivalenti è stato chiesto se essa sia richiesta anche al gruppo di progettazione. A tale proposito il ministero ha precisato che «trattandosi di sistemi di gestione ambientale il criterio si riferisce alla ditta appaltatrice che esegue i lavori. Potrebbe riferirsi anche agli studi di progettazione in caso di offerta per gara di progettazione, ma comunque il criterio non è obbligatorio ai sensi del codice appalti e sta alla stazione appaltante decidere se
inserirlo nella documentazione di gara». Per quel che attiene al criterio 2.6.1 (Capacità tecnica dei progettisti) le Faq chiariscono che per «professionista accreditato» si deve intendere un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale Iso/Iec 17024.

Fonte: Italia Oggi