6 Dicembre 2018

Codice appalti/2. Pronto anche il Ddl delega: bye bye soft law, torna il modello codice-regolamento

Un anno per sostituire il codice, entro l’anno successivo il regolamento attuativo. Al bando i «rinvii a strumenti di normazione secondaria»

Nuovo codice appalti entro un anno, seguito, entro un altro anno, dal regolamento esecutivo e attuativo, ed eventualmente entro i due primi anni di vigenza gli ulteriori correttivi o integrazioni. A prevederlo è lo schema di Ddl delega sulle Semplificazioni predisposto dal governo che oggi dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri insieme alle prime norme urgenti di modifica, inserite nel Dl Semplificazioni, anche questo all’esame del Cdm di oggi. Il nuovo codice, si legge nel testo, sarà adottato «con uno o più Dlgs», «sentita l’Anac» e previo parere di Consiglio di Stato e Conferenza unificata entro un anno dall’entrata in vigore del Ddl delega. Le disposizioni attuative, da emanare con uno o più Dpr, dovranno arrivare «entro 24 mesi», sempre dall’entrata in vigore del Ddl delega, che in un solo articolo condensa una serie di indicazioni. Una prima indicazione è una più stretta aderenza alle direttive comunitarie. Si prevede che la rubrica di ciascun articolo del nuovo codice debba indicare «il corrispondente articolo delle direttive europee di cui è data attuazione». La seconda indicazione è di rendere il codice il più immediatamente esecutivo possibile «limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee». 

Ma soprattutto, il nuovo codice suona come un ben servito alla soft law. Tra i «principi e criteri direttivi» indicati c’è infatti la raccomandazione di «eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 3», cioè i decreti legislativi. 
La conferma della volontà di cancellare la stagione delle linee guida dell’Anac arriva dalla lista di materie che il Ddl indica come prioritarie per la definizione del regolamento attuativo del codice appalti. Il regolamento dovrà disciplinare, le seguenti materie: nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte; categorie di opere generali e specializzate; direzione dei lavori e dell’esecuzione; esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; tutela dei lavoratori e regolarità contributiva; affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali; contratti da svolgersi all’estero.

Non passa inosservato che alcune di queste materie sono state già regolamentate dall’Anac o dal ministero delle Infrastrutture. È il caso, per esempio della guida dell’Anac sul Rup, della direzione lavori e dell’esecuzione del contratto, oggetto di un decreto Mit. Anche il sottosoglia è stato regolamentato nel dettaglio dall’Anac con le linee guida n.4. E sulle categorie (generali e specialistiche) si è intervenuto con il decreto sulle cosiddette categorie “superspecialistiche”. Anche le norme attuative sui beni culturali sono già state regolate con un provvedimento ad hoc, in vigore. 
Si è inoltre lavorato – senza che però provvedimenti o linee guida siano ancora usciti – anche sul tema della progettazione: lo schema di Dm Mit sui livelli di progettazione è al rush finale (in un comitato ristretto insediato al Mit), mentre il decreto ministeriale “collegato” sulla progettazione semplificata (fino a 2,5 mln) viene di fatto superato dal Dl Semplificazione che introduce le prime modifiche sul codice appalti. 

Nuovi sono invece il tema della «tutela de lavoratori e regolarità contributiva» e quello dei «lavori all’estero», che il nuovo regolamento dovrà affrontare. Un tema che invece il regolamento non affronterà – perché non indicato nel Ddl delega – è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti, una delle grandi incompiute dell’attuale codice, e – al momento – grande assente del prossimo codice. 

Fonte: Edilizia e Territorio

Articolo Originale