17 Dicembre 2018

Codice/2. Gravi illeciti, in vigore le (poche) novità del Dl semplificazioni. Correzioni “pesanti” nella conversione

Nuove norme da applicare ai bandi pubblicati dopo il 15 dicembre. Affidare la riforma alla delega rischia di scontrarsi con i tempi lunghi dell’approvazione del Ddl

La sostanza rimane più o meno la stessa, ma cambia la forma. Più chiara e (si spera) semplice da applicare per le stazioni appaltanti che avevano trovato non poche difficoltà nel dare un attuazione univoca alle norme che permettono di escludere dalle gare d’appalto le imprese con macchie sul curriculum.

Con l’unica norma rimasta nel decreto Semplificazioni dopo lo stralcio del “pacchetto appalti”, il governo interviene sulle cause di esclusione per “gravi illeciti professionali”, disciplinate dall’articolo 80 (comma 5) del codice dei contratti.

Il decreto, che prende il numero 135/2018, contiene una norma che sostituisce interamente la lettera c) che regola i gravi illeciti, sostituendola con una nuova norma, articolata in tre minicapitoli. Il primo ribadisce che tocca alla stazione appaltante dimostrare “con mezzi adeguati” che i comportamenti contestati in precedenza all’impresa la rendono inaffidabile. Il secondo stabilisce che (in sintesi) può essere escluso chi abbia fornito informazioni fuorvianti o abbia tentato di influenzare a proprio vantaggio le decisioni della commissione giudicatrice. Il terzo precisa che merita il cartellino rosso anche l’imprenditore la cui “performance” in un precedente appalto abbia causato la risoluzione per inadempimento o abbia portato a una condanna di risarcimento danni. 

Qui c’è la prima sostanziale novità. Dal nuovo testo sparisce infatti il riferimento al fatto che la risoluzione del contratto debba essere stata «non contestata in giudizio ovvero confermata all’esito di un giudizio». Dunque in qualche modo accettata dall’impresa o confermata da un Tribunale. Inoltre, è questa l’altra novità, in questo caso la stazione appaltante deve motivare la scelta di escludere il concorrente tenendo conto anche del tempo trascorso dalla violazione e della sua gravità.

Le norme “semplificate” sull’esclusione per gravi illeciti si applicano ai bandi pubblicati dopo il 15 dicembre (o nel caso di procedure senza bando alle lettere di invito spedite dopo la stessa data).

Di certo, però, non è questa la norma che permetterà di sbloccare gli investimenti incagliati e l’immobilismo denunciato dalle imprese. Tutta l’attenzione si sposta ora sulla conversione in legge del decreto, fase in cui il Governo ha già annunciato di voler fare atterrare una serie di emendamenti di semplificazione del codice appalti. Uno, per restituire ai concessionari l’opportunità di eseguire in proprio gli appalti senza incorrere nella “tagliola” delle quote sulle gare, è già stato annunciato dal Mise. Molti altri ne serviranno, per andare incontro alle criticità evidenziate da aziende e stazioni appaltanti. Magari senza smontare le cose che hanno dimostrato di poter funzionare. E anche provando a portare avanti le innovazioni che possono portare a maggiori efficienze nel lungo periodo.

Qualunque direzione il Governo decida di prendere è però chiaro che è questo il treno su cui salire per mettere subito benzina nello sfiancato motore edilizio. Rimettersi alla delega significa semplicemente rinviare (forse sine die, viste le crescenti difficoltà di Governo) il problema.

Fonte: Edilizia e Territorio

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