20 Dicembre 2018

Cantone scrive al Governo: estendere i controlli anti-infiltrazioni nelle gare d’appalto

In un atto di segnalazione il presidente dell’Anac chiede di includere tra i soggetti da verificare chi si cela dietro società schermo

All’indomani dell’approvazione definitiva della legge «spazza-corrotti» e mentre in Commissione Bilancio è stato dichiarato inammissibile un emendamento della Lega che puntava ad quintuplicare da 40mila a 200mila euro la soglia per l’affidamento diretto degli appalti, Cantone chiede a Governo e Parlamento di rafforzare le norme che dovrebbero impedire a pregiudicati di reati sensibili (tipo corruzione) o a soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia di partecipare alle gare d’appalto. Le norme attuali, segnala Cantone, sono facilmente aggirabili: basta creare una società schermo e il gioco è fatto.

Il problema nasce dalle difficoltà di interpretazione delle norme del codice (articolo 80, comma 3) che elencano i rappresentanti di impresa che devono dichiarare di il possesso dei cosiddetti «requisiti di moralità», in pratica l’assenza di condanne. Nel lungo elenco dei soggetti da controllare le norme includono il «socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci».

Le difficoltà,rileva Cantone nell’atto di segnalazione, nascono dal fatto che le norme fanno esplicitamente riferimento alle persone fisiche, rendendo così facilmente eludibili i controlli nel caso in cui la quota di maggioranza dell’impresa concorrente alla gara non sia posseduta da una persona in carne e ossa, ma da un’altra azienda magari controllata da un soggetto che si voleva tenere fuori dal mercato pubblico. Il paletto contro il rischio infiltrazione può essere così facilmente aggirato.

Cantone segnala che, non a caso, sulla questione le sentenze dei giudici amministrativi si sono divise in due orientamenti. Secondo una prima interpretazione, la norma che limita i controlli alle persone fisiche andrebbe seguita in maniera letterale, dunque i requisiti di moralità andrebbero richiesti soltanto ai soci persone fisiche «anche nel caso del socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci». Altre sentenze, invece, tenendo conto degli obiettivi di legalità e trasparenza del codice, hanno seguito un criterio «più sostanzialistico», arrivando a includere anche le persone giuridiche tra i soggetti da controllare. E dunque estendendo i controlli lungo le catene societarie.  

Per Cantone entrambi gli orientamenti mostrano qualche limite. Il primo, di fatto rischia di rendere inefficaci le norme. «Può infatti essere sufficiente la creazione intenzionale di una sola società, da anteporre all’impresa che partecipa alla gara, per consentire – si legge nell’atto di segnalazione – all’imprenditore che effettivamente ne detiene il controllo e sul quale gravano precedenti penali escludenti di accedere agli appalti pubblici».

D’altro canto ,seguendo l’intepretazione che include nei controlli anche le società si rischia di ampliare troppo le verifiche a carico delle Pa, finendo per includere soggetti che magari non hanno potere di ingerenza effettiva sull’impresa che partecipa alla gara. E dunque appesantendo inutilmente procedure già piuttosto faticose.

Per Cantone però una soluzione c’è. Ampliare i controlli a chi detiene la maggioranza della società che partecipa alla gara tramite un’altra società, ma limitandosi a quella persona fisica. È questa, in sintesi, la proposta inviata a Palazzo Chigi e alle Camere, che tra l’altro nelle prossime settimane dovrebbero discutere un primo pacchetto di modifiche al codice appalti da inserire nella la legge di conversione del decreto Semplificazioni. «Qualora si consideri di interesse prioritario introdurre misure antielusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria – conclude il presidente dell’Anticorruzione -, si segnala l’opportunità di una modifica della norma in esame nel senso di ricomprendere tra i soggetti da verificare nel caso delle società di capitali “il soggetto, persona fisica che detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale”».

 Fonte: Edilizia e Territorio

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