Il maxiemendamento al decreto Sicurezza approvato ieri dal Senato circoscrive l’ampliamento dell’obbligo di comunicazione. Confermata la stretta sui subappalti illeciti.
L’obbligo di notificare l’apertura di un cantiere anche ai prefetti riguarderà soltanto i lavori pubblici. Restano fuori dunque gli interventi di carattere privato. La novità arriva con l’approvazione delmaxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Sicurezza, approvato ieri dal Senato(163 sì, 59 no e 19 astenuti sulla fiducia chiesta dal governo). Dopo l’ok di Palazzo Madama il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione finale.
Le novità
Sul fronte dell’edilizia la novità riguarda le indicazioni aggiuntive per aumentare le forme di monitoraggio dei cantieri. La versione originaria del decreto Sicurezza (Dl 113/2018, andato in Gazzetta lo scorso 4 ottobre) ha allargato la platea dei destinatari della «notifica preliminare» di inizio di attività dei cantieri. Oltre alla Asl e alla direzione provinciale del lavoro il documento, stabilisce il provvedimento in vigore dallo scorso 5 ottobre, deve essere inviato anche al prefetto. In questo punto si innesta la modifica del maxiemendamento che circoscrive l’obbligo di notifica preliminare al prefetto «limitatamente ai lavori pubblici».
Al momento l’obbligo di notifica si applica a:
1) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
2) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
3) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente..
Le conferme
Il primo passaggio parlamentare non ha invece prodotto modifiche sull’articolo 25 del decreto sicurezza, che aumenta le pene per i subappalti non autorizzati. Il provvedimento trasforma i subaffidamenti illeciti in un «delitto», vale a dire in un reato più grave rispetto alla «contravvenzione» aumentando la sanzione prevista per chi lo commette.
I subappalti illeciti sono ora puniti con la reclusione per un periodo compreso tra uno e cinque anni. Prima, invece, la pena prevista era l’arresto per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Resta invariata la sanzione pecuniaria (prima definita come «ammenda» ora come «multa», in funzione della diversa qualificazione del reato) per un valore «non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto».
Le nuove pene valgono sia per i subappalti che per i cottimi e si applicano tanto a chi concede il subaffidamento che all’impresa che lo riceve.
Fonte: Edilizia e Territorio
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