14 Dicembre 2018

Appalti, più chiare le esclusioni per gravi illeciti: Dl Semplificazioni verso la Gazzetta

Via dal codice gli esempi che caratterizzavano la vecchia norma e che avevano causato più di una difficoltà operativa

Cambia lo scenario dell’accesso agli appalti pubblici. Con l’allungamento, ma anche il chiarimento, della lista di situazioni che porteranno le imprese ad essere escluse dalle procedure di gara. È questo, stando alle bozze uscite dal Cdm, l’unico tassello della riforma del Codice appalti rimasto nel decreto semplificazioni, atteso a breve alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto interviene sulle regole in materia di contratti pubblici, per assicurare «la piena coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto europeo», garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di «gravi illeciti professionali».

È un riferimento a uno dei passaggi più contestati del Codice appalti del 2016, l’articolo 80 sui requisiti di accesso alle gare, nella parte in cui colpisce con l’esclusione dalle procedure di appalto le imprese che si siano rese colpevoli di «gravi illeciti professionali», cioè di condotte che possano mettere in dubbio la loro integrità o affidabilità.

Questo punto mirava a valorizzare il curriculum degli operatori, premiando chi non si è mai macchiato di carenze in fase di esecuzione di un appalto. Il problema è che, al momento dell’applicazione, ha scatenato una molteplicità di interpretazioni diverse di stazioni appaltanti e giudici. Tanto che la norma è finita anche sotto la lente della Corte di Giustizia Ue.

Il decreto, allora, individua una soluzione, riscrivendo il Codice. E stabilisce che l’impresa, adesso, sarà esclusa quando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Non ci sono più gli esempi che caratterizzavano la vecchia norma e che avevano causato più di una difficoltà operativa.

Negli altri casi non sarà più l’amministrazione ad avere l’onere di dimostrare l’illecito «con mezzi adeguati». L’operatore, allora, sarà escluso quando abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate «ai fini di proprio vantaggio» oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. O, ancora, quando abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Ultima esclusione ci sarà quando l’impresa abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. In questo caso, la stazione appaltante dovrà fare riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla sua gravità. L’elenco, rispetto alla precedente versione, punta a una maggiore chiarezza, perché quando richiede che le situazioni critiche abbiano determinato «la risoluzione per inadempimento» o abbiano comportato «una condanna per risarcimento o altre sanzioni comparabili».

Fonte: Edilizia e Territorio

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