16 Novembre 2018

Appalti, obbligo di revisione dei prezzi in base agli indici Istat: la rassegna delle sentenze

Le principali decisioni emesse dal Consiglio di Stato nell’ultima settimana in tema di contratti pubblici, edilizia privata, urbanistica

Appalto pubblico – Revisione dei prezzi – Obbligo per la PA di attenersi all’indice Istat – Deroga – Solo cause straordinarie ed eccezionali – Nuovo CCNL – Aumento degli oneri contributivi – Non è circostanza eccezionale.

La Pubblica Amministrazione deve attenersi all’indice Istat, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell’istituto della revisione prezzi, volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, volta a tutelare l’esigenza della Pa di non sconvolgere il proprio quadro finanziario. L’indice Istat segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche – che dovranno essere provate dall’impresa – che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa. Non può rientrare tra queste circostanze eccezionali un nuovo Ccnl (che aumenti i costi dei dipendenti ivi compresi maggiori oneri contributi) soprattutto se stipulato – e quindi conoscibile – al momento della stipula del contratto di appalto e, come tale, costituente una circostanza prevedibile, quindi inidoneo a giustificare una deroga dal limite dell’indice Istat.

Consiglio di Stato , sez. 3, sentenza del 5 novembre 2018, n. 6237

Appalto pubblico – Appalto ad esecuzione periodica e continutativa – Revisione dei prezzi – Proroga – Diritto alla procedure di revisione – Sussiste.

In materia di appalti pubblici, presupposto per l’applicazione della norma di cui all’ art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti) secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario. Sussiste pertanto, il diritto della contraente, a conseguire l’attivazione del procedimento istruttorio volto alla revisione dei prezzi, con applicazione della clausola revisionale di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 sugli importi stabiliti nelle proroghe contrattuali.

Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 27 agosto 2018, n. 5059 

Appalto pubblico – Revisione dei prezzi – Appalti di servizi o forniture – Art. 115 dlgs n. 163 del 2006 – Norma imperativa non derogabile – Inserzione automatica nel bando di gara – Prevalenza sulla norma pattizia difforme – Finalità.

L’art.. 115 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, costituisce norma imperativa non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed è integratrice della volontà negoziale diversa secondo il meccanismo dell’inserzione automatica. La finalità dell’istituto è da un lato quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto.

Consiglio di Stato, sez. 3, sentenza del 20 agosto 2018, n. 4985

Appalto pubblico – Revisione dei prezzi – Applicazione – Presupposti – Mera proroga – Rinnovo del contratto senza gara – Accettazione di una riduzione del prezzo – Applicazione del meccanismo della revisione dei prezzi – Non sussiste.

Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della revisione è pertanto la sussistenza di una mera proroga del contratto: ciò in quanto le manifestazioni negoziali di procedere al rinnovo del contratto, anche se di contenuto analogo alle condizioni precedenti, danno luogo a nuovi e distinti rapporti giuridici, in discontinuità con l’originario contratto, che non può essere assunto a parametro di raffronto per la maggiorazione dei corrispettivi a mezzo del procedimento di revisione. In caso di rinnovo trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui l’impresa, che ha beneficiato di una speciale norma che prevede la possibilità di rinnovo del contratto senza gara in cambio di una concordata riduzione del prezzo, non può poi pretendere di applicare allo stesso contratto il meccanismo della revisione dei prezzi, che condurrebbe ad effetti del tutto opposti rispetto alla pattuita riduzione del corrispettivo.

Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza del 8 agosto 2018, n. 4869

Fonte: Edilizia e Territorio

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