30 Novembre 2018

Appalti, nei subentri serve un piano di compatibilità

Quando un’impresa subentra a un’altra in un contratto di appalto, l’appaltatore uscente deve mettere a disposizione, in modo completo e trasparente, le informazioni sul costo del personale; è sempre necessario predisporre un «piano di compatibilità» o un «progetto di assorbimento». Sono queste alcune delle indicazioni che fornisce all’Anac il Consiglio di stato parere (21 novembre 2018, n. 2703) rispetto alle linee guida (non vincolanti) in materia di clausole sociali, previste dall’art. 50 del codice dei contratti pubblici, messe in consultazione prima dell’estate scorsa. Si tratta delle linee guida sugli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (più del 50% dell’importo del contratto), per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; per questi casi si prevede l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Con il parere, di carattere «semplicemente interpretativo», i magistrati della sezione consultiva premettono di non condividere la scelta compiuta dall’Anac di trattare nelle linee guida le «clausole sociali» e le «clausole sociali diverse» perché «solleverebbero problematiche a sé stanti, il cui rilievo richiederebbe, se mai, di predisporre linee guida ad esse specificamente dedicate». Da qui la richiesta di espungere dalla bozza l’intero capitolo 6 intitolato «le clausole sociali diverse dal riassorbimento del personale» e di mantenere soltanto il rinvio generale alla loro liceità e possibilità. Nel merito, il parere ha precisato innanzitutto che occorre eliminare «l’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo». L’obiettivo è mettere in condizione il concorrente di essere nella stessa condizione dell’appaltatore uscente cosicché il primo possa formulare una «offerta sostenibile». Se poi l’impresa uscente non mettesse a disposizione (anche tramite la stazione appaltante) tutte le informazioni questo comportamento potrebbe costituire anche «grave errore professionale». Ottenute le informazioni il Consiglio di stato ha prescritto che i concorrenti predispongano un «piano di compatibilità o progetto di assorbimento» dal quale si evinca come «concretamente l’offerente intenda rispettare la clausola sociale, o, detto altrimenti, spiegare come e in che limiti la clausola sia compatibile con l’organizzazione aziendale da lui prescelta». Nel parere si suggerisce alle stazioni appaltanti anche di valutare questi piani «assegnando tendenzialmente un punteggio maggiore, per tale profilo, all’offerta che maggiormente realizzi i fini cui la clausola tende». Rispetto al rapporto fra clausola sociale e contratti collettivi il parere ha precisato che se una impresa non ha firmato il Ccnl deve applicare la clausola sociale, ma se lo ha firmato dovrà invece applicare la clausola sociale prevista nel contratto.

Fonte: Italia Oggi