Verifiche periodiche delle attrezzature

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Sollevamento materiali Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

  • Gru Trasferibile − Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg
  • Gru Mobile − Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg
  • Gru a Portata Fissa − Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg
  • Carrelli semoventi − Carrelli semoventi a braccio telescopico Fisso o Girevole
  • Idroestrattori − Idroestrattori a forza centrifuga
Sollevamento persone Apparecchi di sollevamento persone

  • Ponti Sospesi − Ponti sospesi e relativi argani
  • Ponti Mobili − Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
  • Cestelli Motorizzati − Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  • Scale aeree − Scale aeree ad inclinazione variabile
  • Piattaforme Elevabili − Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  • Ascensori e Montacarichi − Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Attrezzature a pressione

  • Forni − Forni per industrie chimiche e affini
  • Generatori di calore − Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso
  • Tubazioni − Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
  • Generatori acqua surriscaldata − Generatori acqua surriscaldata
  • Generatori vapore acqueo − Generatori di vapor d’acqua
  • Recipienti a Pressione − Recipienti contenenti fluidi con pressione > di 0,5 bar

Impianti e attrezzature di lavoro: articolo 71 D.lgs. 81/08 e DM 11 aprile 2011

Il Decreto Legislativo n. 81/08 (Testo Unico per la Sicurezza), all’art. 71, cosí come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/09, stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere. Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

L’art. 71 comma 11 stabilisce, altresí, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche volte a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficacia ai fini della sicurezza della medesima attrezzatura.

Gli allegati V e VII del Testo Unico per la Sicurezza disciplinano rispettivamente le prescrizioni di sicurezza applicabili alle attrezzature di lavoro e le periodicità di attuazione delle verifiche periodiche suddivise per tipologia di apparecchiature.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 aprile 2011 (Pubblicato in G.U. n. 98 del 29 aprile 2011), entrato in vigore il 24 maggio 2012, sono stati stabiliti le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l’abilitazione dei soggetti privati abilitati ai sensi dell’art. 71, comma 13 del D.L.gs. 81/08.

Con Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico, ha inserito ASACERT s.r.l nell’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Prima verifica

Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilite dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione e redatto a cura delle Direzioni regionali competenti dell’INAIL.

Verifiche periodiche successiva alla prima

Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere ad ARPA/ASL l’esecuzione delle verifiche periodiche. All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale l’ARPA/ASL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco regionale.
Di seguito, è riportato un diagramma di flusso che illustra le azioni che il Datore di Lavoro deve intraprendere.

Le attrezzature che devono essere sottoposte a verifica periodica sono suddivise in tre gruppi principali, di seguito esplicitati:

Gruppo SC − Apparecchi di sollevamento materiali ed idroestrattori a forza centrifuga:

  • Carrello semovente a braccio telescopico (a braccio fisso o girevole);
  • Gru a portata fissa (a ponte, a bandiera, a cavalletto, …);
  • Gru mobile (autogru, gru su autocarro, …);
  • Gru trasferibile (a torre, …);
  • idroestrattore (a carica continua, a carica discontinua, …);

Gruppo SP − Apparecchi per sollevamento persone:

  • Ascensori e montacarichi di cantiere;
  • Piattaforma di lavoro autosollevante su colonna;
  • Ponte mobile sviluppabile;
  • Ponteggio sospeso motorizzato;
  • Scala aerea ad inclinazione variabile;

Gruppo GVR − Gruppo Gas, Vapore, Riscaldamento – Attrezzature in pressione:

  • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore a 0,5 bar;
  • Generatori di vapor d’acqua;
  • Generatori di acqua surriscaldata;
  • Tubazioni contenenti gas vapori e liquidi;
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW);
  • Insiemi (assemblaggi di attrezzature a pressione)

Di seguito, si riportata una tabella riassuntiva delle attrezzature e delle periodicità di verifica periodica secondo l’allegato VII del D.Lgs. 81/08:

Attrezzature Intervento/Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua
Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV
Verifica di funzionamento: triennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria
Verifica di funzionamento: quadriennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d’acqua
Verifica di funzionamento: biennale
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2) (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS <= 350 °C
Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D. Lgs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C
Verifica di funzionamento: quinquennale
Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW Verifica decennale