L’ A.P.E. è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 step) le prestazioni energetiche degli edifici.
La sua obbligatorietà è sancita dal Decreto 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013, e dei 3 decreti interministeriali emessi il 26 giugno 2015, nei seguenti casi:
In questi casi è compito del proprietario far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.
L’APE è inoltre obbligatorio nei casi di:
NUOVE COSTRUZIONI
Gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
(come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia)
EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E APERTI AL PUBBLICO
Tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico
CONTRATTI DI GESTIONE DEL CLIMA IN EDIFICI PUBBLICI
Se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE
Il comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina i requisiti tecnici minimi da rispettare per poter usufruire dell’Ecobonus 110%, disponendo che gli interventi devono assicurare:
ovvero
ASACERT si occuperà per i privati e per le ditte incaricate della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, di eseguire le procedure atte al conseguimento dell’Attestato di Prestazione Energetica. (A.P.E.).
Il certificatore energetico ASACERT redige l’attestato successivamente al sopralluogo nell’immobile ed ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
L’Attestato di Prestazione Energetica uno strumento prezioso, ricoprendo oggi un ruolo essenziale nel processo edilizio verso l’accesso al Superbonus e non può essere ridotto ad una semplice procedura amministrativa obbligatoria, distratta o superficiale.
Un Attestato di Prestazione Energetica, compilato a seguito della valutazione tecnica attenta e ponderata dai tecnici ASACERT, consente di:
Il lavoro del certificatore energetico ASACERT consta di un processo per step nel corso del quale i tecnici ASACERT:
La validità di un A.P.E. è, nella maggior parte dei casi, 10 anni.
Una copia dell’asseverazione sarà trasmessa telematicamente all’Enea.
È necessario affidarsi ai tecnici qualificati, che ASACERT mette a disposizione, poiché il certificatore ha delle responsabilità civili e penali molto importanti:
Sarà direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico l’organo preposto al controllo sull’osservanza delle disposizioni, diventa a questo punto funzionale, per i tecnici stipulare una polizza professionale per la tutela delle parti interessate.
In particolare:
Pertanto, la non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni da parte dei soggetti incaricati, fanno decadere dal beneficio del credito d’imposta del 110%.
Le attività di ispezione sono eseguite dai tecnici specializzati ASACERT con garanzia di massima imparzialità. ASACERT non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere ne compromettano l’integrità morale, etica e giuridica, secondo quanto riportato anche nel documento relativo alla policy aziendale per la qualità.
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