A seguito dell’emanazione del Regolamento UE 333/2011 – cosiddetto “End of Waste” (E.o.W.) – recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE” (in G.U.U.E. L 94/2 del 08/04/11), la Comunità Europea ha definito le regole per cui i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, potranno essere considerati “Non Rifiuti” ed attraverso la definizione di corrette procedure di riciclo e recupero, essere classificati come “Materia Prima Secondaria (MPS)” o “Nuovo Prodotto” in previsione di un loro riutilizzo.
Per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei rottami metallici, si ricorda che le disposizioni del Regolamento sono operative dal 9 ottobre 2011 e si applicano a tutte le aziende che effettuano operazioni di recupero di rottami metallici e non ai produttori primari di tali rifiuti.
Per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria sia in procedura semplificata, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento.
I principali adempimenti dei produttori di rottami metallici, finalizzati a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, riguardano:
Il Sistema di Gestione della Qualità deve essere verificato con cadenza triennale da un Organismo Terzo Indipendente.
ASACERT, in qualità di Organismo riconosciuto a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, è tra gli Organismi che possono rilasciare l’ Attestazione che dichiara che il sistema di gestione della qualità aziendale, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) N. 333/2011, è conforme ai requisiti dello stesso.
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