![]() |
"Noi siamo ció che continuamente facciamo, quindi l'eccellenza non è un gesto ma un'abitudine" |
Ancora un caso di interpretazione delle norme che regolano la controversa materia delle competenze professionali: è la volta di un architetto che riceve l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere di adeguamento, rettifica ed ampliamento del tracciato di una strada provinciale.
A seguito di tale segnalazione, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma ricorre al TAR poiché ritiene che il tecnico incaricato non abbia le competenze necessarie per tale prestazione.
I giudici amministrativi del Tribunale Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 389 del 9 novembre 2011, accolgono il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri, richiamando nella sentenza il Regio Decreto n. 2537/1925 (art. 51 e 52, confermati anche dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 129/1992), il quale riserva “alla competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”.
![]() | Sentenza_TAR_EmiliaRomagna.pdf |