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A livello nazionale: l'articolo 35 della L. 133/2008 ha soppresso l'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica agli atti di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'ACE.
Tali obblighi erano stati previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, abrogati dal citato art. 35. Lo stesso articolo 35 ha disposto l'abrogazione anche dei commi 8 e 9 dell'articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in locazione) dell'immobile.
Eliminato l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, è invece rimasto l'obbligo di dotare gli immobili dell'attestato, secondo l'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, secondo le seguenti scadenze:
L'obbligo di allegare l'Attestato di Certificazione Energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l'attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana).
Regione Lombardia: a partire dal 1° luglio 2010 è obbligatorio predisporre l’Attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda, riferiti a una singola unità immobiliare o a più unità immobiliari.
L'obbligo riguarda la stipula di nuovi contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un anno) ma anche il rinnovo espresso o tacito di contratti già stipulati, a partire dal 1° luglio 2010.
Ai sensi dell'art. 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, il proprietario deve consegnare l’Attestato di certificazione energetica al locatario, in originale o in copia dichiarata conforme. In tal modo è possibile per il locatario valutare, anche dal punto di vista energetico, la congruità tra l’edificio oggetto di locazione e il relativo canone.
Il locatore che non ottemperi all'obbligo di consegna dell'ACE al locatario incorre in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500,00 a un massimo di € 10.000,00 (L.R. 10/2009 art. 1).
Regione Emilia Romagna: l'obbligo di consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica, in caso di locazione, da parte del proprietario dell’immobile al locatario, in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso, decorre dal 1° luglio 2010, ma non sono previste sanzioni; lo prevede l'art. 5.2, lett. c) della Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/2008.
Regione Liguria: a partire dall’8 maggio 2009 con l'introduzione dei regolamenti regionali per la certificazione energetica, è entrato in vigore l’obbligo di consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica per la locazione degli immobili, ma non sono previste sanzioni.
Regione Piemonte: a partire dal 1° ottobre 2009 (art. 5, comma 3, Legge regionale 13/2007) con l'introduzione dei regolamenti regionali per la certificazione energetica, è entrato in vigore l’obbligo di consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica per la locazione degli immobili. E’ prevista, per la sua violazione, una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 "graduata sulla base della superficie utile dell'edificio" (art. 20, comma 13, Legge regionale 13/2007).
Regione Toscana: l'art. 23 bis della Legge regionale 39/2005, entrata in vigore il 18 marzo 2010, prevede che, fatti salvi i casi di esclusione già previsti dalla normativa nazionale, gli estremi identificativi dell'Attestato di Certificazione energetica siano richiamati nel relativo atto di trasferimento a titolo oneroso o nel contratto di locazione. Se l'unità immobiliare non viene dotata dell'attestato e quindi nei relativi contratti non se ne menzionano gli estremi "si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare nella classe energetica più bassa, come individuata dal regolamento di cui all'art. 23 sexies" (comma 5 dell'art. 23 bis).